Apprendistato di primo livello: opportunità di lavoro e studio tra i 15 e i 25 anni
Per i giovani che desiderano inserirsi nel mercato del lavoro l’apprendistato di primo livello rappresenta un’opportunità per iniziare. Si tratta di una tipologia di contratto di lavoro studiata appositamente per loro, dato che a differenza dall’apprendistato classico non ha una durata di tre anni ma di sei mesi come durata minima. La massima è di quattro anni.
La possibilità di attivare questo percorso è riservata ai giovani che abbiano compiuto i 15 anni e siano al di sotto dei 25, oltre ad essere inseriti in un contesto formativo o scolastico. La sua finalità è quella di permettere di acquisire il diploma della scuola secondaria di secondo grado.
Accanto alla formazione in classe quindi si affianca quella pratica svolta in un contesto lavorativo, in quella che si definisce esperienza duale.
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Quando è possibile iniziare l’apprendistato di primo livello
Il principio alla base del contratto è quello di consentire all’apprendista di effettuare sia una formazione in azienda che una all’interno di un’istituzione scolastica. Questo non esclude che al termine del percorso il giovane non possa ricevere un’offerta di assunzione, ma prima occorre completare i sei mesi previsti. Cominciare questo percorso è possibile solo a partire dal momento in cui la persona risulta già iscritta all’interno di un percorso formativo.
Molti giovani si adoperano per iniziare l’apprendistato di primo livello in contemporanea con l’avvio della formazione ad opera dell’istituzione. Ci sono casi in cui avviene in itinere durante la scuola superiore, ma è necessario che sia garantita la disponibilità per portare a termine l’intera durata del contratto.
Il che vale anche per il rispetto degli orari minimi di lavoro.
Al termine del percorso, se questo ha dato riscontro positivo, le possibilità per i giovani sono due. Ricevere un contratto a tempo indeterminato se si è già raggiunta una certa autonomia oppure un’offerta di apprendistato professionalizzante. A differenza del contratto precedente questo ha una durata standard di tre anni ed è riservato ai giovani di età compresa fra i 18 e i 29 anni. Se l’apprendista ha già una qualifica professionale l’età minima può scendere a 17 anni.
I crediti formativi maturati durante il periodo svolto in azienda possono valere nel tempo anche in caso si interrompano gli studi per riprenderli più avanti. Lo stesso vale nel caso in cui si desideri cambiare il proprio percorso formativo, secondo quanto stabilito al comma 7 del Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.
L’importanza del tutor
Per coordinare le attività svolte durante l’apprendistato di primo livello e la formazione scolastica è necessaria una figura di raccordo. Si tratta del tutor, che risulta di fatto il punto di riferimento del ragazzo, che lo affianca durante le attività pratiche per monitorare i suoi progressi. A individuare la persona più adeguata al ruolo è il datore di lavoro, ossia l’azienda dove il giovane a sottoscritto il contratto.
Nel corso del periodo che i ragazzi passano a formarsi il tutor aziendale interviene per valutare il lavoro svolto dall’apprendista. In particolare i report vengono redatti all’inizio del percorso, a metà e al termine, così da avere un’idea chiara dei progressi fatti dal giovane.
I giudizi espressi non riguardano solo le abilità dell’apprendista ma anche l’efficacia dei metodi formativi adottati.
Il tutoraggio tuttavia di norma prevede due figure, una che si occupa dell’inserimento aziendale e l’altra focalizzata sull’aspetto formativo. A determinare chi andrà a ricoprire questo ruolo è l’istituzione scolastica, e di solito si tratta di un insegnante. I dati dei tutor si riportano all’interno del piano formativo individuale (PFI), e durante l’apprendistato di primo livello si manterranno in contatto per seguire al meglio i giovani di cui sono responsabili.
In caso per motivi di salute o altre ragioni gravi gli apprendisti non riescano a terminare i sei mesi di contratto possono comunque validare le competenze acquisite. Per farlo tuttavia occorre aver lavorato in azienda per almeno tre mesi.
La retribuzione prevista per l’apprendistato di primo livello
Dato che i giovani assunti con questo tipo di contratto svolgono una prestazione lavorativa hanno diritto a percepire uno stipendio. A definire la sua portata è il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) di riferimento.
La retribuzione può essere fino a due livelli inferiori a quello dei lavoratori che svolgono la stessa mansione con qualifica. Per ricavarlo si esegue un calcolo basato su una percentuale.
Di base per chi è assunto con contratto per apprendistato di primo livello la retribuzione annua si aggira sui 2.000 euro per i minorenni. Per i giovani che hanno lo stesso contratto ma un’età superiore ai 18 anni invece lo stipendio annuale può arrivare a 3.000 euro. Si tratta di una retribuzione bassa, ma per esempio gli apprendisti che svolgono un percorso professionalizzante percepiscono molto di più.
In questa tipologia di contratto infatti la percentuale fissata per il calcolo dello stipendio è il 70% di quello per i dipendenti assunti a tempo indeterminato. Nel corso dei tre anni di durata del percorso questa può aumentare fino a diventare il 100%, ovvero alla pari.
I vantaggi previsti per le aziende
Per incentivare le imprese a offrire ai ragazzi un contratto di apprendistato di primo livello lo Stato prevede una serie di agevolazioni contributive e fiscali.
In particolare chi assume questi apprendisti ha diritto ad applicare un’aliquota contributiva agevolata pari al 5,84% della retribuzione. Questa vale per tutta la durata del percorso di formazione e per l’anno successivo, in caso il contratto dovesse ricevere una proroga.
Fino al 31 dicembre 2023 per le piccole e medie imprese (PMI) fino a nove dipendenti era previsto l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali. Si trattava del cosiddetto Bonus apprendistato, valido fino a una quota massima di 3.000 euro su base annua e per la durata di tre anni. Al termine di questo periodo l’esonero totale decadeva mentre si applicava un’aliquota contributiva pari al 10%. Con il 1° gennaio di quest’anno tuttavia questa agevolazione non esiste più.
Gli ultimi giovani che hanno potuto portare alle imprese questo sgravio fiscale sono stati quelli assunti tra il 2020 e il 2021, sia nel settore pubblico che in quello privato. Le aziende mantengono però la possibilità di snellire il processo burocratico per assumere questi apprendisti rivolgendosi a un’agenzia per il lavoro e usufruendo del servizio di Staff leasing.