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- 01-01-2024
- Nausicaa Tecchio
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Pacchetto assicurativo completo per insegnanti e studenti
L’assicurazione per le scuole ha ricevuto delle variazioni dopo la circolare Inail n. 45 del 26 ottobre di quest’anno. Per riassumere in breve le modifiche e le novità si può parlare di estensioni, sia per quanto riguarda il personale docente che gli studenti, a partire dalla scuola dell’infanzia. Per l’anno scolastico 2023-2024 inoltre le spese assicurative risultano coperte dallo Stato.
Per sollevare le famiglie da questo onere i fondi stanziati ammontano a 17.3 milioni di euro. Un gesto che però non mira solo a permettere ai genitori degli studenti di risparmiare. Mostra anzi l’impegno che le istituzioni intendono impiegare per tutelare la sicurezza degli studenti e la prevenzione degli infortuni. Un tema rilevante visti gli incidenti accaduti negli anni scorsi durante le attività di PCTO.
Indice dei contenuti
Estensioni previste per l’assicurazione dei docenti
La copertura assicurativa è prevista per il personale che svolge tutte le attività di insegnamento, sia interno che esterno alle scuole. Vale a dire esperti invitati per conferenze, i normali insegnanti, assistenti di laboratorio, ricercatori e istruttori. Finora chi lavorava con un contratto di ricerca o come assegnista risultava escluso da questa tutela per determinati rischi.
Questi in particolare riguardano tra gli altri la possibilità di infortuni derivanti dall’uso non occasionale di apparecchi elettrici o elettronici. In questa categoria rientrano per esempio i computer, le fotocopiatrici e i proiettori. L’assicurazione si applica a tutto il personale anche ai rischi presenti durante lo svolgimento di esercitazioni pratiche o attività tecnico-scientifiche.
La copertura assicurativa estesa comprende anche la tutela in caso di infortunio in itinere. Si definisce così un incidente che abbia luogo durante il tragitto che si compie tra la propria abitazione e il luogo di lavoro. O meglio, qualsiasi posto in cui il lavoratore può trovarsi secondo quando stabilito dal contratto in caso ci siano più sedi o stabilimenti.
L’unico limite esistente è quello del rischio elettivo. Senza guardare le definizione ufficiale si tratta di un potenziale pericolo che deriva dal comportamento volontario del lavoratore. Naturalmente non rientra in questo scenario un semplice errore. Si parla di rischio elettivo se la condotta del docente o dell’assistente si può considerare svincolata da qualsiasi fine lavorativo.
Variazioni rispetto alla copertura assicurativa per gli studenti
La circolare Inail ha portato variazioni anche a livello dell’assicurazione per gli alunni. Finora questa era prevista per i bambini e i ragazzi a partire dalla scuola primaria .Ora si estenderà a quella dell’infanzia, finora esclusa dalla copertura, ma soprattutto varrà per tutte le attività didattiche. Non era prevista infatti durante le lezioni frontali ma solo durante le esercitazioni pratiche.
Contano come tali per esempio le attività in palestra per le ore di scienze motorie, gli esami e le esercitazioni in laboratorio. Più naturalmente le esperienze che richiedono delle trasferte come le gite e i viaggi di istruzione che le scuole organizzano per integrare l’esperienza formativa. Diversamente da quanto previsto per il personale didattico però non sono coperti gli infortuni in itinere.
Con queste variazioni portate all’assicurazione per le scuole tutti gli infortuni come le cadute sulle scale o nei bagni saranno coperti. Lo stesso vale per gli incidenti quali urti contro gli infissi o i banchi se gli eventi si verificano all’interno dei luoghi di svolgimento delle attività didattiche. Vale naturalmente solo per quelle già pianificate dalle scuole, dalle università e dalle istituzioni AFAM.
L’estensione oltre agli studenti scolastici e universitari riguarda anche chi si iscrive ai Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA). A tutti gli effetti quindi questa modifica si qualifica come una copertura per il “rischio in aula”, dato che come tutti gli ambienti di lavoro presenta dei pericoli.
L’assicurazione scolastica per gli istituti non statali
In queste scuole l’aspetto assicurativo è stabilito dal Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 2 aprile 2012. Deve essere il datore di lavoro dei docenti a pagare il premio sia ai docenti che al personale ATA (Ausiliari Tecnici Amministrativi). Prima del 2012 chi lavorava nelle scuole paritarie, non paritarie e non statali era assicurato attraverso il pagamento del premio speciale unitario.
Il premio di assicurazione per l’anno 2024 che si verserà per personale docente e sarà stabilito in base alle retribuzioni conseguite nel 2023. Invece per quanto riguarda gli studenti secondo il decreto del Presidente della Repubblica del 30/06/65, n.1124 si paga con il premio speciale unitario.
Secondo il Decreto legge del 4/05/23 n. 48 la misura di tale premio è di 9,87 euro per ogni alunno a cui va aggiunta l’addizionale dell’1%.Per l’anno scolastico 2023/2024 tuttavia secondo la rivalutazione a vigente dal 1° luglio 2023 la misura annuale a persona è scesa a 2,92 euro.
Le scuole dell’infanzia non statali invece per assicurare i bambini che erano esclusi prima delle variazioni devono sfruttare il servizio online dell’Inail. Il termine per la domanda era il 30 novembre 2023, solo per gli istituti scolastici già dotati di una posizione assicurativa che risultasse attiva, e di un codice ditta.
La copertura assicurativa nei corsi di qualificazione o riqualificazione
professionale
Per gli allievi e gli istruttori di questi corsi l’assicurazione si attua attraverso il pagamento del premio. Quanto versare si determina in base al tasso medio della tariffa oraria per il lavoro che si svolge e sull’ammontare complessivo di quanto si è effettivamente percepito. La dichiarazione delle retribuzioni versate ai lavoratori dovrà essere presentata dai soggetti entro il 29 febbraio 2024.
Questo varrà anche per i lavoratori a cui è stata estesa la copertura assicurativa nell’anno corrente durante il periodo tra il 1° novembre e il 31 dicembre.
Il fondo vittime per i familiari degli studenti vittime di infortuni
La circolare Inail che ha introdotte le variazioni sull’assicurazione per le scuole si conclude con un punto relativo a questo tema. Il beneficio erogabile alle famiglie è possibile solo per gli infortuni avvenuti dopo la data del 1° gennaio 2018.
Se il fatto risulta precedente al 21 ottobre 2023 inoltre l’ultima data disponibile per presentare la domanda di risarcimento sarà il 18 febbraio 2024. In caso invece l’infortunio risulti successivo al 22 ottobre di quest’anno occorre fare richiesta entro un massimo di 90 giorni dal giorno dell’incidente.
Il lavoro congiunto di due Ministri (Istruzione e del merito, Università e ricerca) ha portato alla definizione dei requisiti e delle modalità di accesso a tale fondo. Il risarcimento viene erogato entro 30 giorni dall’accertamento da parte degli organi di vigilanza.