Aggiornamento Graduatorie ATA 24 Mesi 2024: domande aperte dal 10 al 30 maggio
Il Ministero dell’Istruzione apre le porte all’aggiornamento delle Graduatorie ATA 24 mesi per il 2024.
Con la nota n. 55934 del 19 aprile 2024, è stata annunciata l’apertura dei concorsi ATA per soli titoli. Le domande saranno aperte dalle ore 9:00 del 10 maggio alle 14:00 del 30 maggio 2024, esclusivamente tramite il portale web Istanze on Line (POLIS).
I bandi regionali per l’aggiornamento delle Graduatorie ATA 24 mesi saranno rilasciati entro il 9 maggio 2024 da ciascun Ufficio Scolastico Regionale. Le nuove graduatorie avranno un impatto diretto sull’anno scolastico 2024-25, delineando i ruoli e le supplenze.
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Graduatorie ATA 24 mesi: cosa cambia con la nota ministeriale
Con la nota ministeriale del 19 aprile 2024, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha lanciato un appello agli Uffici Scolastici Regionali per la messa in moto dei concorsi finalizzati all’aggiornamento delle graduatorie permanenti provinciali del personale ATA, concentrati sui profili delle ex aree A e B. Tuttavia, fanno eccezione la Regione Valle d’Aosta e le province autonome di Trento e Bolzano, che gestiscono autonomamente i propri concorsi.
Le nuove graduatorie ATA – valide per 24 mesi per l’anno scolastico 2024/2025 – sostituiranno le attuali (graduatorie ATA 24 mesi 2023/2024), in linea con la nuova classificazione dei profili professionali ATA stabilita dal recente contratto scuola CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021. I nuovi profili introdotti sono quelli dei Collaboratori, degli Operatori e degli Assistenti.
Gli Uffici Scolastici Regionali dovranno prevedere nei bandi di concorso la possibilità di dichiarare il servizio prestato entro il 30 giugno 2024 con incarichi temporanei.
Inoltre, i bandi dovranno consentire la dichiarazione con riserva del servizio prestato successivamente alla presentazione della domanda ATA 24 mesi, con la possibilità di sciogliere la riserva a partire dal 16 giugno 2024 e acquisire a pieno titolo il servizio effettivamente svolto.
Come partecipare all’aggiornamento Graduatorie ATA 24 mesi
Le domande ATA 24 mesi possono essere inoltrate online a partire dalle ore 9:00 del 10 maggio fino alle 14:00 del 30 maggio 2024, esclusivamente tramite il portale Istanze On Line (POLIS).
I bandi regionali saranno resi pubblici dagli Uffici Scolastici Regionali entro il 9 maggio 2024. I candidati sono tenuti a presentare un’unica domanda per una sola provincia, con la possibilità di scegliere fino a 6 scuole in cui aspirano ad essere inseriti. La procedura di candidatura si articola in due passaggi:
- La registrazione sul sito POLIS per creare le proprie credenziali.
- La compilazione e l’invio della domanda online, con l’indicazione delle scuole di interesse e il caricamento dei documenti necessari.
È fondamentale tenere a mente i requisiti e le scadenze. Gli aspiranti dovranno essere pronti a dichiarare il servizio prestato entro il 30 giugno 2024, con la possibilità di sciogliere eventuali riserve a partire dal 16 giugno 2024. Inoltre, è importante sapere che il servizio civile volontario svolto dopo l’abolizione dell’obbligo di leva è valutabile e conferisce punteggio.
Per essere parte di questa importante fase di aggiornamento, consigliamo di consultare periodicamente il sito del MIM (Ministero dell’Istruzione e del Merito) in attesa che venga pubblicato il bando.
Per coloro che hanno richiesto la rimozione dalle graduatorie permanenti provinciali per iscriversi nelle graduatorie ATA di terza fascia di un’altra provincia, è possibile fare domanda per entrare nelle graduatorie permanenti provinciali della nuova provincia di iscrizione. È inoltre cruciale tenere d’occhio l’assegnazione dei codici meccanografici alle scuole della Provincia di BAT per decidere in modo consapevole.
Validità del servizio civile
Secondo quanto stabilito dalla nota ministeriale, il servizio civile volontario svolto dopo l’abolizione dell’obbligo di leva viene valutato come servizio presso enti pubblici. Lo stesso attribuisce il medesimo punteggio previsto dalla tabella di valutazione dei titoli per il servizio prestato alle dipendenze di amministrazioni statali.
È possibile dichiarare i servizi svolti fino al 30 giugno 2024 e che il servizio civile volontario è valido ai fini del punteggio.
Gli USR devono permettere ai candidati di indicare nella domanda concorsuale il servizio svolto con incarichi temporanei fino al 30 giugno 2024. Dopo aver presentato la domanda, i candidati possono dichiarare il servizio svolto con riserva, la quale potrà essere risolta a partire dal 16 giugno 2024, permettendo così di riconoscere ufficialmente il servizio prestato.
Requisiti essenziali per le Graduatorie ATA 24 mesi
Riportiamo quanto espresso nella nota ministeriale in merito ai requisiti essenziali.
“2.1 Per essere ammessi al concorso, i candidati non inseriti nella graduatoria permanente per le assunzioni a tempo indeterminato devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) Essere in servizio in qualità di personale ATA a tempo determinato nella scuola statale nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui si concorre;
b) Il personale che, eventualmente, non sia in servizio all’atto della domanda nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui concorre non perde la qualifica di “personale ATA a tempo determinato della scuola statale”, come sopra precisato, se inserito nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali per le Supplenze della medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre;
c) Il personale che non si trovi nelle condizioni di cui alla precedente lett. a) né nelle condizioni di cui alla precedente lett. b) conserva, ai fini della presente ordinanza, la qualifica di “personale ATA a tempo determinato della scuola statale” se inserito nella terza fascia delle Graduatorie di circolo o di istituto per il conferimento delle supplenze temporanee della medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre”.
Anzianità: almeno 2 anni di servizio
Il punto 2.2 dell’articolo 2 dell’OM 21/2009 tratta il requisito di anzianità di servizio:
a) una anzianità di almeno due anni di servizio (24 mesi, ovvero 23 mesi e 16 giorni, anche non continuativi; le frazioni di mese vengono tutte sommate e si computano in ragione di un mese ogni trenta giorni e l’eventuale residua frazione superiore a 15 giorni si considera come mese intero) prestato in posti corrispondenti al profilo professionale per il quale il concorso viene indetto e/o in posti corrispondenti a profili professionali dell’area del personale ATA statale della scuola immediatamente superiore a quella del profilo cui si concorre (1),(2). Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale si computa per intero;
b) ai fini di cui alla precedente lettera a) si computa anche il servizio effettivo prestato nelle corrispondenti precorse qualifiche del personale non docente statale (D.P.R.420/74), nonché nei corrispondenti precorsi profili del personale A.T.A. statale (D.P.R.588/85);
c) ai fini di cui alle precedenti lettere a) e b) si computa unicamente il servizio effettivo prestato (di ruolo e non di ruolo) presso scuole statali, con esclusione del servizio prestato nelle istituzioni scolastiche della regione Valle d’Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano, con rapporto d’impiego con lo Stato e/o il servizio scolastico (di ruolo e non di ruolo) prestato con rapporto di impiego, direttamente con gli Enti Locali, i quali erano tenuti per legge a fornire alle scuole statali personale A.T.A.;
d) ai fini del presente articolo il servizio prestato nelle scuole italiane all’estero, certificato dalla competente autorità del Ministero degli Affari Esteri, è equiparato al corrispondente servizio prestato in Italia;
e) ai fini del presente articolo il servizio prestato in qualità di “collaboratore scolastico” e “assistente amministrativo” nelle Accademie Conservatori di Musica e negli Istituti Superiori delle Industrie Artistiche dello Stato viene considerato valido ai fini dell’ammissione ai concorsi per soli titoli di cui all’art. 554 del D.Lvo 297/94 fino all’anno accademico 2002/03. A decorrere dall’anno accademico 2003/04 il servizio di cui trattasi, poiché prestato in profili professionali di un diverso comparto rispetto a quello della scuola, è assimilato a “ servizio prestato in altre Amministrazioni”.